Ammortizzatore per alluvionati: domande dal 15 giugno

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 12 Giugno 2023
Aggiornato 5 Luglio 2023 07:12

Ammortizzatori specifici per le aree alluvionate ai dipendenti e agli autonomi: domande dal 15 giugno, istruzioni in due circolari INPS ad hoc.

Ammortizzatore unico per dipendenti e imprese private nelle zone colpite dall’alluvione di maggio: lo prevede il Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023 (DL Alluvione). Le domande all’INPS potranno essere inoltrare a partire dal 15 giugno. Dalla stessa data, gli autonomi potranno richiedere il riconoscimento dell’indennità una tantum fino a 3mila euro.

A dettare le regole dei due benefici sono, rispettivamente, le circolari INPS 53/2023 e 54/2023. Vediamo di seguito tutte le istruzioni.

Ammortizzatore Unico dipendenti e agricoli (circolare 53/2023)

L’aiuto (incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale) è destinato a:

  • lavoratori privati, residenti o domiciliati in zone alluvionate e operanti in aziende costrette a sospendere l’attività lavorativa per l’emergenza meteorologica;
  • dipendenti privati che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e non possono recarsi al lavoro
  • lavoratori agricoli, residenti, domiciliati o operanti in uno dei Comuni colpiti;
  • lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio, pur non avendo ancora un rapporto di lavoro attivo, risultano assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a svolgere l’attività (sostegno a decorrere dalla data di assunzione).

I datori di lavoro che hanno già inoltrato domanda di cassa integrazione ma che invece preferiscono optare per il sostegno legato all’emergenza alluvionale, potranno ottenere l’annullamento dalla prima istanza e presentare domanda per il nuovo sostegno.

Come si richiede l’ammortizzatore unico

Le domande, che dovranno essere sempre presentate dai datori di lavoro, vanno trasmesse tramite Comunicazione Bidirezionale, nel Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando “Ammortizzatore Unico”.

Una tantum autonomi (circolare 54/2023)

L’indennità una tantum da 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività lavorativa non superiore a 15 giorni, entro un importo massimo erogabile di 3.000 euro, vede come beneficiari:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Come si richiede l’indennità

Le domande si presentano per via telematica entro il 30 settembre, dal portale INPS (sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”).

In alternativa, è possibile fare domanda tramite Istituto di Patronato o Contact Center multicanale, dal numero verde 803.164 da rete fissa oppure 06.164.164 da rete mobile a pagamento.