Mutui e adempimenti sospesi: l’elenco dei Comuni alluvionati

di Teresa Barone

Pubblicato 12 Giugno 2023
Aggiornato 5 Luglio 2023 07:12

Sospensione mutui, adempimenti e versamenti carico delle imprese con sede nelle zone alluvionate: online l'elenco dei comuni interessati.

Il Decreto Alluvione ha introdotto numerosi interventi per fronteggiare l’emergenza alluvione verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Tra le altre misure di natura fiscale e tributaria, come ad esempio lo stop delle cartelle esattoriali e la proroga della Rottamazione quater, il provvedimento ha previsto anche la sospensione dei mutui a carico delle imprese che hanno sede operativa nelle zone coinvolte dal maltempo.

Sospensione mutui e leasing

Secondo quanto stabilito dal decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno con l’elenco dei comuni dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana interessati dalle agevolazioni, sono sospese dal 1° maggio fino al 30 giugno 2023 le rate dei mutui, dei finanziamenti e dei canoni di leasing senza che siano applicate sanzioni o interessi, ma anche senza l’invio di segnalazioni alla Centrale dei rischi.

Il decreto, inoltre, sospende gli adempimenti contabili e societari che scadono entro il 30 giugno 2023, sottolineando come gli eventi alluvionali possono essere considerati come causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Sospensione adempimenti

Le società e le imprese tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di Commercio, inoltre, possono beneficiare della sospensione di tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle sanzioni dal 1° maggio al 31 luglio 2023.

Riassumendo, il decreto dispone la sospensione per due mesi dei seguenti adempimenti:

  • versamenti riferiti al diritto annuale;
  • adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  • pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;
  • pagamento di canoni per contratti di locazione finanziaria relativi a edifici divenuti inagibili, beni immobili e mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione alla fine del periodo di sospensione previsto.