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Infermieri e Ostetrici: come si calcola la pensione ENPAPI

di Noemi Ricci

17 Luglio 2023 14:00

Come funziona l'ENPAPI, l'ente previdenziale obbligatorio per gli infermieri e gli ostetrici iscritti all'Ordine professionale: quando decorre e come si calcola la pensione.

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) è l’Ente previdenziale obbligatorio per gli infermieri e gli ostetrici iscritti all’Ordine professionale, che si occupa di fornire assistenza sanitaria e previdenziale ai suoi iscritti, offrendo una vasta gamma di servizi, oltre le pensioni, tra cui prestiti, assicurazioni e assistenza sanitaria.

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L’ENPAPI è un ente autonomo, ma è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Vediamo quali sono le sue regole, quando possono andare in pensione infermieri e ostetrici e come si calcola la pensione ENPAPI.

Chi deve iscriversi all’ENPAPI

Tutti gli infermieri che svolgono attività libero professionale in forma individuale, e che sono iscritti agli ordini provinciali, devono obbligatoriamente iscriversi all’ENPAPI. Ciò vale per coloro che sono titolari di partita IVA, associati ad uno studio professionale o soci di una cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo.

Tutti gli infermieri iscritti all’Ordine che esercitano la professione in modo indipendente come titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.) o come titolari di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (artt. 2222 e seguenti) devono necessariamente iscriversi alla Gestione Separata ENPAPI.

Prestazioni previdenziali ENPAPI

L’ENPAPI fornisce prestazioni pensionistiche e assistenziali ai propri iscritti. Le prestazioni pensionistiche includono pensioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti, nonché indennità di maternità.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce a 65 anni di età, a condizione che siano stati versati almeno cinque anni di contributi effettivi.

La pensione anticipata si perfeziona al compimento di almeno 57 anni di età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.

Il diritto all’assegno di invalidità si acquisisce a qualsiasi età, se la capacità lavorativa dell’iscritto è ridotta a meno di un terzo in modo continuativo.

Il diritto alla pensione di inabilità si acquisisce se l’iscritto non è più in grado di svolgere l’attività professionale a causa di malattia o infortunio.

ENPAPI fornisce anche interventi assistenziali, come l’assistenza in caso di bisogno, l’indennità di malattia e il contributo per le spese funebri.

Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione

Il cumulo e la totalizzazione sono due istituti previdenziali gratuiti che permettono ai lavoratori di percepire un’unica pensione, sommando i periodi contributivi maturati in diverse Gestioni Previdenziali.

La domanda di cumulo può essere presentata da tutti i lavoratori che non sono già pensionati e che possiedono i requisiti richiesti, mentre la domanda di totalizzazione è riservata ai lavoratori che non hanno già perfezionato la domanda di ricongiunzione e che possiedono i requisiti richiesti. In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata all’Ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.

La pensione pagata consiste nella somma delle quote che ciascun Ente, per la parte di propria competenza, erogherà in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. La pensione in cumulo è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se in possesso dei requisiti.

La ricongiunzione dei contributi previdenziali è un istituto che permette di unificare i periodi di contribuzione previdenziale maturati da un professionista in diverse gestioni previdenziali, con l’obiettivo di ottenere una pensione unica calcolata su tutti i contributi versati. Possono presentare domanda di ricongiunzione all’ENPAPI i lavoratori autonomi, i dipendenti e i liberi professionisti.

La ricongiunzione può essere passiva o attiva, a seconda che il lavoratore dipendente o autonomo, già iscritto a forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti, eserciti la facoltà di ricongiungere presso l’attuale gestione previdenziale i contributi versati in precedenza presso ENPAPI, o che la facoltà di ricongiunzione sia esercitata dal libero professionista che chiede la ricongiunzione presso ENPAPI dei contributi precedentemente versati a forme di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati.

La ricongiunzione può essere richiesta anche da un superstite di iscritto deceduto entro due anni dal decesso, a condizione che il titolare del diritto non sia decaduto dall’esercizio della facoltà di ricongiunzione per rinuncia o per inadempimento.

La domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione maturati in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. In caso di ricongiunzione “in uscita”, la domanda deve essere presentata alla Gestione previdenziale presso cui si è attualmente iscritti e presso cui si intende accentrare la propria posizione contributiva.

L’ammontare dei contributi da trasferire è pari alla somma dei contributi previdenziali versati maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50%. In caso di mancata conferma della richiesta entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione o mancato versamento dell’importo dovuto, si rinuncia alla ricongiunzione.

La gestione accentratrice determinerà il diritto e la misura della pensione unica spettante a seguito dell’esercizio della facoltà di ricongiunzione. In caso di ricongiunzione “in entrata”, la domanda può essere presentata da un professionista iscritto all’ENPAPI che in precedenza era iscritto in altre forme di previdenza obbligatoria.

Quanti contributi pagano gli infermieri?

La contribuzione degli iscritti all’Ente è composta da tre tipologie di contributi:

  • il contributo soggettivo, che rappresenta la base di calcolo delle prestazioni pensionistiche: è pari al 16% del reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) derivante da lavoro autonomo e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi. Può essere aumentato fino al 23% del reddito professionale, tale opzione, è valida per il solo anno in cui viene richiesta ed è rinnovabile. È richiesto un contributo soggettivo minimo di € 1.600,00 all’anno. Tuttavia, è possibile dedurre l’importo versato come contributo soggettivo ai fini IRPEF;
  • il contributo integrativo, che serve ad incrementare il montante contributivo individuale e coprire le spese di gestione ed è pari al 4% dei corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di tipo infermieristico. Il contributo minimo è pari a € 150,00 annui;
  • il contributo di maternità, il cui valore viene stabilito ogni anno, con l’obiettivo di fornire l’indennità di maternità alle donne iscritte, seguendo le disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per quanto riguarda l’entità, le condizioni e le modalità di erogazione. Tale contributo è deducibile ai fini IRPEF.

La frazionabilità dei contributi minimi prevede una riduzione proporzionale dei contributi annui soggettivi e integrativi obbligatori nel caso di iscrizione o esonero dalla contribuzione in corso d’anno. Questa riduzione viene calcolata dividendo l’importo annuo per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi di non iscrizione o di esonero. Tuttavia, è importante sottolineare che rimane l’obbligo di versare una percentuale del reddito prodotto come contributo.

È possibile richiedere una riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo (quota fissa) in determinati casi. Questi includono il lavoro dipendente a tempo parziale con un orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, la sospensione dell’attività professionale per almeno sei mesi consecutivi durante l’anno solare, l’età inferiore ai trent’anni e i primi quattro anni di iscrizione per i titolari di partita IVA. Tuttavia, è ancora necessario sottolineare che la riduzione si applica al solo contributo soggettivo minimo, mentre rimane dovuto per intero il contributo soggettivo calcolato come percentuale del reddito professionale prodotto (16%).

Contribuzione volontaria

È possibile continuare a versare la contribuzione all’Ente in forma volontaria per raggiungere il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia o per aumentare il montante contributivo. Per farlo, è necessario essere iscritti attivi e aver versato almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente o almeno tre contributi annuali obbligatori in qualsiasi momento.

I contribuenti volontari devono versare i contributi soggettivo e integrativo minimi entro il 31 dicembre di ogni anno, ma hanno la facoltà di aumentare l’importo del contributo soggettivo volontario. Tuttavia, l’ammontare della contribuzione volontaria non può superare il limite massimo annuo della base contributiva e pensionabile stabilito dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Riscatto attività professionali e periodi di studio

Il riscatto delle attività libero-professionali è disponibile per tutti gli iscritti che hanno fatto parte dell’Ente per almeno 5 anni ma non più di 7, e che hanno esercitato la libera professione tra la data di iscrizione all’Ordine e il 1° gennaio 1996.

La domanda può essere inviata via email o raccomandata A/R, allegando la documentazione richiesta, come il certificato di iscrizione all’Ordine e la documentazione che attesta l’esercizio dell’attività libero professionale. L’iscritto può scegliere se versare il contributo minimo o un importo pari al contributo soggettivo, e può pagare in un’unica soluzione entro due anni o in rate non superiori a 5 anni.

Il riscatto dei periodi di studio è disponibile per gli iscritti che possono far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, inclusi i superstiti dell’iscritto deceduto.

Sono riscattabili i periodi di studio relativi al conseguimento del diploma universitario, diplomi ed attestati equipollenti, laurea in infermieristica e laurea specialistica in scienze infermieristiche, e la partecipazione ai Master di primo e secondo livello.

La domanda deve essere inviata all’Ente tramite email o raccomandata A/R, allegando la documentazione richiesta. L’iscritto può scegliere se versare il contributo minimo o un importo pari al contributo soggettivo, e può pagare in un’unica soluzione entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuto riscatto o in rate.

Gestione Separata ENPAPI

Per gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI la contribuzione dovuta per il lavoro di collaborazione è divisa in due parti: il committente ne paga due terzi (2/3) e il collaboratore ne paga un terzo (1/3). Le aliquote contributive applicate dipendono dal fatto che il collaboratore sia iscritto o meno ad altre forme di previdenza obbligatoria o abbia già un trattamento pensionistico. Se il collaboratore non è assicurato presso altre forme di previdenza obbligatoria e non ha un trattamento pensionistico, nel 2023 si applica l’aliquota del 33%.

Un contributo aggiuntivo del 0,72% è richiesto per finanziare l’indennità di maternità, il congedo parentale, l’assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera. Se il collaboratore è già assicurato presso un’altra forma di previdenza obbligatoria o ha un trattamento pensionistico, le aliquote applicate saranno diverse (24% nel 2023).

La tassa, calcolata utilizzando le aliquote indicate, deve essere pagata solo fino al limite massimo di reddito stabilito dall’articolo 2, comma 18 della Legge 8 Agosto 1995, n. 335. Per il 2023 tale limite è pari a € 113.520. A differenza del massimale, non esiste un importo minimo su cui è comunque richiesto il contributo. Il contributo dovuto deve essere proporzionato al reddito effettivo. Tuttavia, ai soli fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva dei membri, viene applicato il reddito minimo stabilito dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990. Questo importo corrisponde a € 17.504 per l’anno 2023.

Quanto prendono di pensione gli infermieri?

L’importo della pensione dipende dal sistema contributivo e dal montante dei contributi versati. Il calcolo dell’importo della pensione avviene attraverso il sistema contributivo. Si moltiplica il totale dei contributi versati individualmente per il coefficiente di trasformazione, che è determinato in base all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.

=> Calcolo pensione netta: quanto si prende rispetto allo stipendio o al lordo

Simulazione pensione ENPAPI

L’ENPAPI offre un software di simulazione pensionistica, che consente di calcolare l’importo dell’assegno pensionistico in base all’età di pensionamento, alle aliquote contributive e ai tassi di evoluzione dei redditi e dei volumi IVA. Il software permette anche di calcolare l’età di pensionamento sulla base degli stessi dati, nonché l’aliquota contributiva necessaria per ottenere un importo determinato di assegno pensionistico.

In alternativa è possibile simulare importo della pensione e decorrenza utilizzando il servizio gratuito di calcolo pensione online offerto da PMI.it.