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Dichiarazione imposta di soggiorno 2023: guida in 5 step

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 26 Giugno 2023
Aggiornato 5 Settembre 2023 11:59

Dichiarazione 2023 sulla tassa di soggiorno: compilazione e invio con applicativo web online dal sito dall’Agenzia delle Entrate: modelli e istruzioni.

In scadenza il 30 giugno 2023 la Dichiarazione sull’imposta di soggiorno dovuta per l’anno 2022, attraverso l’apposito servizio disponibile in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (“Servizi” > “dichiarazioni” > “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”).

Imposta di Soggiorno 2o23: cos’è e come funziona

Istituita dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, l’imposta di soggiorno è un tributo locale richieste a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei comuni che hanno introdotto la tassa volta a finanziare interventi sul Turismo.

L’imposta di soggiorno può essere introdotta dai Comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. A pagare sono gli ospiti delle strutture ricettive situate nel territorio.

L’individuazione delle strutture ricettive per le quali è prevista l’imposta, è demandata alla competenza regionale.

Chi deve inviare la Dichiarazione sul tributo

Ai gestori delle strutture ricettive (non solo hotel e bed&  breakfast ma anche titolari di case vacanza intermediati da portali online come Ainrbnb) è fatto obbligo di far pagare l’imposta di soggiorno, da riversare poi all’ente. Oltre a tale onere, sui gestori grava anche l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale riepilogativa di tutte le imposte riscosse per conto dell’ente locale.

In generale, devono inviare la Dichiarazione annuale sull’imposta di soggiorno i gestori delle strutture ricettive oppure i loro mediatori se incassano i canoni per le locazioni brevi , essendo i soggetti che in prima persona riscuotono i corrispettivi del tributo locale, eventualmente delegando un intermediario abilitato al “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In base alla fattispecie, ad inviare la Dichiarazione sarà lo stesso soggetto che ha anche incassato l’imposta, come ad esempio nel caso degli affitti brevi prenotate su portali online, dove l’onere è in capo all’intermediario.

Nei casi di comproprietà, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto già noto al comune come responsabile d’imposta.

Un gestore titolare di più strutture in uno stesso comune dovrà effettuare due trasmissioni, separando le strutture per cui svolge attività d’impresa da quelle per cui è titolare come persona fisica.

NB: La dichiarazione deve essere comunque presentata anche se non ci sono state presenze, per poter consentire al comune le relative attività di controllo.

Quando si invia la dichiarazione cumulativa?

La dichiarazione cumulativa sull’imposta di soggiorno si utilizza per la trasmissione dei dati relativi a più locazioni durante il medesimo anno d’imposta. Contrassegnata dalla lettera M, la dichiarazione va scelta nel caso in cui sia costituita da più invii di modelli.

Nel campo relativo al versamento va indicato l’importo complessivo rispetto a tutte le strutture dichiarate.

La dichiarazione multipla vale solo nel caso in cui il dichiarante deve presentare la dichiarazione allo stesso comune.

Quante strutture inserire in una singola dichiarazione?

Il numero massimo di strutture per singola dichiarazione sull’imposta di soggiorno è pari a 1.500, considerando come limite massimo di 3MB per le dichiarazioni inviate tramite Entratel/Fisconline.

Imposta di soggiorno: quali importi si dichiarano

Il periodo da considerare è sempre quello del pernottamento effettivo.

In caso di versamento rateale, nel campo “Versamenti” si inserisce l’importo effettivamente versato e nelle Annotazioni Generali si indica la rateizzazione in corso.

Non è invece necessario distinguere i versamenti relativi ai diversi alloggi: nel campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” si indica il totale di tutte le strutture gestite.

La semplificazione è applicabile sia dalle agenzie immobiliari sia per i soggetti privati che riscuotono direttamente l’imposta di soggiorno.

Gli intermediari come ad esempio le agenzie immobiliari che gestiscono appartamenti turistici, devono effettuare una distinta dichiarazione al comune dove sono ubicati tutti gli immobili che hanno in gestione.

Il modello da utilizzare è comunque lo stesso dello scorso anno, (qui istruzioni e specifiche tecniche). L’imposta va versata tramite modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/2017.

  • 3936” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011”;
  • 3937” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c. 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 e art. 4, c.1, del D.Lgs. n. 23/2011 – INTERESSI”;
  • 3938” denominato “Imposta/Contributo di soggiorno – art. 14, c.16, lett. e), del D.L n. 78/2010 e art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2011 – SANZIONI”.