Bonus per lavori su immobile di s.a.s.

Risposta di Barbara Weisz

28 Marzo 2023 15:08

Davide chiede:

Sono titolare di una s.a.s. a due soci che ha realizzato nel 1970 un immobile ad uso residenziale composto da 8 appartamenti e 9 box auto. Personalmente occupo uno degli appartamenti con comodato gratuito. Dovrò sostenere importanti lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato di tutta la palazzina. E’ possibile in alternativa alla deducibilità fiscale, che è forfettaria, accedere al bonus 50% come persone fisiche (a favore dei soci che sostengono le spese)?

Mi sembra di certo possibile accedere all’Ecobonus se i lavori che intende effettuare sono fra quelli ammessi. La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua è agevolata con l’Ecobonus al 50 o 65%, che è utilizzabile anche dai titolari di redditi d’impresa.

Non escludo che, in qualità di comodatario, lei possa anche applicare il Superbonus al 90%, che a sua volta agevola la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati che utilizzino pompe di calore reversibili. Ma solo per la sua parte di lavori, essendo l’unico socio in comodato.

Il punto è il seguente: il Superbonus può essere utilizzato solo da persone fisiche, fuori dall’esercizio di attività di impresa. Quindi in qualità di soci di un’impresa non potete applicarlo. Ma in qualità di utilizzatore dell’immobile su cui vengono fatti i lavori, potrebbe invece avere diritto a sostenere le spese di ristrutturazione e applicare la detrazione del 90%.

Il Superbonus è utilizzabile da persone che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Quindi, con la casa in comodato, non escludo che lei possa applicare il Superbonus come persona fisica, sostenendo personalmente le spese di ristrutturazione. E’ un’ipotesi che tuttavia bisogna verificare con tutta la documentazione tecnico-legale del caso.

Nel caso risultasse effettivament ammissibileanche al Superbonus, dovrete decidere quale agevolazione sia più conveniente applicare. Il Superbonus si applica fino a un tetto di spesa di 160mila euro (20mila per le otto unità immobiliari che compongono l’edificio). L’Ecobonus prevede una  detrazione fiscale massima di 30mila euro. Il Superbonus che si divide in quattro rate annuali di pari importo e l’Ecobonus invece viene spalmato su dieci anni.

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Risposta di Barbara Weisz